30 Maggio 2022

Qualora il curatore ometta la comunicazione ex art. 97 L. fall., il termine per proporre l’opposizione allo stato passivo è quello di sei mesi dal deposito del decreto che ne ha dichiarato l’esecutività, in applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c., venendo in rilievo un rimedio impugnatorio ed avendo il creditore dimostrato, con la precedente insinuazione – respinta o parzialmente accolta – di essere a conoscenza della procedura fallimentare.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9580/2022 in merito all’individuazione del termine entro il quale il creditore può proporre opposizione allo stato passivo nel caso in cui il curatore non provveda alla comunicazione prevista dall’art. 97 della legge fallimentare secondo il quale dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo il curatore ne deve dare comunicazione, trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato o parziale accoglimento della domanda.
In sede di verifica dello stato passivo fallimentare una banca si era visto rigettare la domanda di ammissione del credito vantato nei confronti della società fallita derivante da un contratto di un mutuo con garanzia ipotecaria. Il curatore non aveva provveduto a comunicare alla banca il decreto di esecutorietà dello stato passivo e l’istituto bancario proponeva opposizione allo stato passivo oltre tre anni dopo il deposito del predetto decreto. L’opposizione veniva dichiarata inammissibile e rigettata dal Tribunale in quanto tardivamente proposta.
La banca impugnava il decreto di rigetto sottoponendo la questione alla Cassazione la quale però rigettava il ricorso avallando la posizione del Tribunale per aver affermato che in caso di omessa comunicazione ex art. 97 l.fall., si applica il termine di impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (sei mesi) decorrente dal deposito dello stato passivo.

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