11 Novembre 2021

Con la sentenza in commento, il Tribunale Civile di Roma, Sez. XVII, torna a pronunciarsi sulla vexata quaestio dell’applicabilità della disciplina dell’usura agli interessi di mora e “mette ordine” su alcune tematiche poste a corollario di tale questione.

  1. Il caso

La sentenza trae origine da una controversia nella quale lo Studio ha assistito e difeso la parte convenuta: parte attrice, nella fattispecie, lamentava la nullità parziale di un contratto di mutuo ipotecario, relativamente alla previsione di interessi usurari e anatocistici, della conseguente gratuità del contratto ai sensi dell’art. 1815 c.c., nonché la restituzione delle somme indebitamente percepite in caso di condanna della parte convenuta.

Confermando l’indirizzo di costante giurisprudenza di legittimità, ulteriormente consolidato in Cass. SS.UU. n. 19597/2020, il Tribunale coglie l’occasione per ribadire come il tasso moratorio non possa dirsi sottratto alla disciplina dettata dalla L. n. 108/1996 e che il relativo tasso-soglia debba essere calcolato mediante “[…] T.e.g.m. (tasso effettivo globale medio), incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti […] dal quarto comma dell’art. 2 della l. n. 108 del 1996”.

La XVII Sezione coglie l’occasione per mantenere fermo il punto su alcuni principi fondamentali:

  1. è da escludere che il tasso effettivo possa risultare dalla sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora: costante giurisprudenza di merito ha infatti segnalato come gli interessi moratori non siano applicati di concerto con gli interessi corrispettivi, né può fungere da supporto quella clausola contrattuale tipica dei contratti di mutuo per la quale, nel caso di ritardato pagamento, il tasso moratorio sia applicato tanto sulla quota-capitale che sulla quota-interessi, giacché tale meccanismo insiste solo ed esclusivamente sulla base di calcolo relativa all’importo della singola rata;
  2. il cumulo di interessi corrispettivi e moratori non rileva ai fini della determinazione del TEG contrattuale: a parere del Tribunale, un’eventuale determinazione del TEG sulla scorta dell’effetto anatocistico contrasterebbe col sistema dell’usura presunta come delineato dalla l. n. 108/1996. In questo senso, si fa riferimento ad un orientamento giurisprudenziale consolidatosi con Cass. SS.UU. n. 16303/2018;
  3. il sistema di ammortamento a rate costanti (c.d. “alla francese”) è dotato di tutte le caratteristiche necessarie a determinare con precisione la quota-interessi di ciascuna rata: sul punto, parte attrice aveva rilevato alcuni aspetti critici, tutti legati ad una presunta incapacità di ricostruire con precisione il quantum del tasso utilizzando il piano di ammortamento “alla francese”. Sul punto il Tribunale, dopo aver ricostruito le modalità applicative del piano, è perentorio nell’affermare che “il piano di ammortamento, allegato al contratto prodotto in atti, riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l’importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata; mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce banalmente il prodotto fra l’importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, ed in modo ugualmente banale, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l’importo totale degli interessi dovuti”.

Peraltro, citando Cass. Sez. III, sent. n. 25205/2014, il Tribunale ribadisce come, ai fini del soddisfacimento del requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto, sia necessario identificare esclusivamente quei criteri oggettivi, anche di tipo matematico, che definiscano compiutamente le obbligazioni scaturenti dal contratto, senza margini di incertezza o di discrezionalità.

  • Considerazioni finali

La sentenza in commento, come detto, ribadisce la portata applicativa di alcuni principi, ormai da considerarsi consolidati e ben strutturati in giurisprudenza.

In questo senso, il provvedimento può essere dunque assimilato ad un’ulteriore conferma sulla tematica, utile pertanto a rimettere in ordine quaestiones già affrontate in ultima istanza dall’organo nomofilattico e non sempre recepite in maniera netta nella prassi dei Tribunali.

La sentenza è reperibile al link seguente: https://www.studiolegaleloy.it/wp-content/uploads/2021/11/Sentenza.pdf

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